Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate di seguito. Le attività professionali non sono sospese;
b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
c) le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza;
d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività che possono rimanere aperte, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali;
e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali. Resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura;
f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;
h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Ecco l’elenco delle attività consentite: