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Imposta Municipale Unica
SPORTELLO IMU WEB: Imposta Municipale Unica
Ultimi aggiornamenti: nelle more di una revisione complessiva dell'IMU da effettuarsi entro il 31/8/2013, il Governo con il D.L 54 del 21/5/2013 ha disposto la sospensione del versamento della prima rata (scadenza entro il 17/06/2013) per le seguenti categorie di immobili:
a)
abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati
nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;
b)
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche'
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita'
degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
c)
terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni.
L'art. 2 del DL 54/2013 dispone che, qualora entro il 31-8-2013 il Governo non abbia adottato una complessiva revisione dell'imposta, per gli immobili oggetto di sospensione, la prima rata dovrà essere versata entro il 16/09/2013.
IMMOBILI NON SOGGETTI ALLA SOSPENSIONE
Gli immobili non espressamente elencati dal D.L. 54/2013 NON beneficiano della sospensione. Per questi ultimi, quindi, si dovrà provvedere al versamento della prima rata dell'imposta entro il 17/06/2013.
A titolo di esempio, non beneficiano della sospensione le cosiddette "seconde case" e relative pertinenze - quelle cioè non destinate ad abitazione principale -, gli immobili delle attività produttive in categoria catastale D (ad eccezione dei fabbricati rurali), aree fabbricabili, altri immobili ad usi diversi non rientranti nella sopra riportata casistica, a prescindere dalla classificazione catastale.
L'Agenzia delle Entrate inoltre, ha emanato la risoluzione 33/E con i codici tributo relativi al versamento dell'IMU per gli immobili di categoria D, che NON rientrano tra gli immobili che beneficiano della sospensione di cui al D.L. 54 del 21/5/2013.
Ricordiamo che il versamento relativo alla prima rata (entro il 17-06-2013) dovrà essere calcolato in base alla aliquote 2012.
E' disponibile su questo link: Imposta Municipale Unica l'applicativo SPORTELLO WEB IMU per il calcolo dell'imposta e la stampa del modello F24.
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AVVISO IMPORTANTE: LE ALIQUOTE IMU non hanno subito variazioni rispetto alla deliberazione n. 9 del 18-06-2012
In questa area del sito web verranno a breve resi disponibili alcuni servizi al cittadino.
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